REGOLAMENTO PER L'USO DEL TRASPORTO PUBBLICO (pag.3 di 5)
TRASPORTO DI ANIMALI
Il passeggero può portare con sè sui mezzi aziendali - senza il pagamento del prezzo del biglietto - animali, alle seguenti condizioni:
- devono essere di piccole dimensioni;
- non devono arrecare disturbo;
- non devono essere pericolosi;
- devono essere tenuti in braccio e/o in appositi contenitori/gabbiette coperti per evitare reazioni di paura negli animali e nei passeggeri;
- in ogni caso devono essere dotati di strumenti, quali museruola, guinzaglio, ecc., che impediscano loro di nuocere agli altri passeggeri.
Ove gli animali insudicino o deteriorino la vettura, il proprietario è tenuto a provvedere all'immediata e sommaria disinfezione: qualora ciò non avvenga verranno applicate le sanzioni di cui al successivo punto 5 ed è tenuto al risarcimento dei danni.
I cani che accompagnano i passeggeri non vedenti hanno libero accesso ai mezzi aziendali.
Il trasporto degli animali potrà essere rifiutato in caso di notevole affollamento dei mezzi pubblici.