REGOLAMENTO PER L'USO DEL TRASPORTO PUBBLICO (pag.4 di 5)
TRASPORTI E BAGAGLI
Sui veicoli aziendali è consentito il trasporto gratuito di bagagli alle seguenti condizioni:
- non devono superare le dimensioni cm 80x50x50;
- le aste, gli sci ed oggetti simili, non devono superare la lunghezza di cm. 220 e devono essere tenuti in posizione verticale;
- ciascun passeggero non può portare con sè più di due bagagli;
- è consentito il trasporto di normali borse della spesa.
I bagagli trasportati non devono contenere materie od oggetti pericolosi, infiammabili, esplosivi, maleodoranti, che possano insudiciare o che comunque, per la loro natura o confezionatura possano dare fastidio ai passeggeri.
I bagagli trasportati devono essere depositati o tenuti in posizione tale da non ostacolare il passaggio dei viaggiatori.