Le infrazioni alle norme previste dall'art.1, in applicazione delle modalitą di cui all'art. 38 della legge Regione Piemonte 23 gennaio 1986 n.1, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa stabilita con apposita deliberazione dell'Azienda Torinese Mobilitą.
Le infrazioni alle norme previste dagli artt.2-3-4 sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa stabilita con apposita deliberazione dell'Azienda Torinese Mobilitą.
La sanzione amministrativa si applica indipendentemente dalle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato nonchč dal risarcimento del danno subito dall'Azienda.
All'accertamento delle irregolaritą di cui all'art.1, provvede il personale ispettivo di controllo e di verifica dell'Azienda, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa.
Le altre irregolaritą possono esere accertate oltre che dal suddetto personale dell'Azienda, dagli agenti di Polizia Municipale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza.